Art. 4.
(Piano nazionale triennale delle politiche per i giovani).

      1. Presso il Ministero delle politiche per i giovani è istituito un Coordinamento nazionale, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di lavoro, solidarietà sociale, pari opportunità, istruzione, università e ricerca, cultura, economia e finanze, sviluppo economico e sport. Il Coordinamento collabora con il Ministro delle politiche per i giovani nella definizione delle priorità nazionali in materia, anche ai fini della loro inclusione nel Piano nazionale triennale delle politiche per i giovani, di seguito denominato «Piano», tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea.

 

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      2. Il Piano è predisposto avvalendosi altresì della collaborazione delle regioni, delle province e dei comuni ed è approvato dal Ministro delle politiche per i giovani di intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
      3. Il Piano prevede gli interventi da realizzare nell'ambito dei seguenti campi d'azione:

          a) promozione di forme di rappresentanza, di consultazione e di partecipazione giovanili, anche a livello europeo;

          b) promozione dell'informazione anche attraverso lo sviluppo di reti e di strutture informative, favorendo collaborazioni e raccordi con analoghe reti nazionali ed europee;

          c) sviluppo di un dialogo con i giovani e con le loro organizzazioni a livello nazionale, regionale e locale;

          d) promozione di azioni di educazione ai valori democratici europei e ai princìpi etici e alla legalità;

          e) sviluppo di programmi e di servizi volti a favorire l'autonomia, la crescita personale, la socializzazione, la creatività e la partecipazione alla vita politica, economica e culturale;

          f) sensibilizzazione al concetto di identità europea e sostegno agli scambi internazionali e alla mobilità europea;

          g) diffusione e promozione, mediante ogni tipo di azione, della cultura dei diritti umani, rivolte, in modo particolare, a combattere ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali sulla disabilità o sull'orientamento sessuale;

          h) rimozione, attraverso forme speciali di finanziamento, degli ostacoli per il raggiungimento dei gradi più alti degli studi;

          i) promozione di interventi rivolti di giovani in materia di formazione, di istruzione e di occupazione;

 

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          l) sostegno alla crescita dei nuovi talenti nel campo della ricerca scientifica, artistica, economica, culturale e sociale;

          m) sostegno all'inserimento delle giovani donne e dei giovani uomini nella società e nel mondo del lavoro;

          n) promozione di piani e di attività formativi rivolti ai giovani;

          o) incentivi alle azioni di programmazione trasversale che promuovono lo sviluppo imprenditoriale giovanile;

          p) promozione della cultura della sostenibilità, e del miglioramento della qualità della vita intesa anche nel senso di spazi e tempi della città;

          q) sostegno ai progetti che favoriscono un approccio intersettoriale e trasversale tra le istituzioni locali, nazionali ed europee nel rispetto del principio della sussidiarietà;

          r) sostegno alla capacità progettuale e creativa dei giovani attraverso adeguate forme di finanziamento a loro favore.